Le decisioni del giudice sportivo - IL TORO SIAMO NOI
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Le decisioni del giudice sportivo


Quattro giornate di stop per Douglas Costa. È la decisione del giudice sportivo dopo la follia del brasiliano di domenica scorsa, nel corso della sfida tra la Juventus e il Sassuolo, conclusa con lo sputo al giocatore neroverde. Il giudice sportivo ha inflitto i quattro turni solo per lo sputo. In particolare il “comportamento non regolamentare in campo (seconda sanzione); per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, attinto in viso con uno sputo un calciatore avversario; infrazione rilevata dal Var”. Gli altri gesti dell’attaccante bianconero non sanzionati, non sono valutabili con prova tv in quanto già valutati dall’arbitro con il Var nel corso della partita. Il Giudice sportivo spiega così la situazione, “ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.46 del 17 settembre 2018) in merito alla condotta violenta del calciatore Douglas Costa De Souza (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Federico Di Francesco (Soc. Sassuolo) intorno al 45° del secondo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; data la parziale ammissibilità della prova televisiva ai sensi dei requisiti previsti dall’ art. 35, 1.3, CGS, in relazione ad un’unica condotta (in particolare quella che ha visto il calciatore Douglas Costa affrontare con il gomito alto il calciatore avversario Di Francesco), atteso che le altre condotte complessivamente segnalate sono state comunque sanzionate con provvedimento dell’Arbitro; rilevato, non di meno, che il Giudice è chiamato a valutare, a termini della predetta norma, la sussistenza della condotta violenta; considerato che nel caso di specie il gesto, seppur oggettivamente antisportivo, non sembra assumere con sufficiente grado di certezza i connotati della condotta violenta; delibera, a seguito della segnalazione del Procura federale, di non adottare provvedimento disciplinare nei confronti del calciatore Douglas Costa De Souza (Soc. Juventus), ai sensi del richiamato art. 35 punto 1.3 CGS”.


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